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martedì 13 maggio 2008

AGEVOLAZIONI SUI MUTUI PER FINIRE LA COSTRUZIONE

Gli interessi passivi derivati da un Mutuo contratto per ultimare la costruzione di un'immobile,( che il mutuatario a acquistato, mentre il fabbricato era gia' in costruzione), sono detraibili dall'Irpef nella misura del 19% d'applicare su un'ammontare massimo di €. 2582,25.
Lo ha stabilito l'agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 73/E . L'articolo 15, comma 1-ter, del Dpr 917/1986 dispone infatti che, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, e fino alla concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 19% dell'ammontare complessivo, non superiore a 5 milioni di lire (2.582,28 euro) degli interessi passivi dipendenti da mutui garantiti da ipoteca e concessi per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del mutuatario (in caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo, il limite di cinque milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli interessi sostenuti nel periodo d'imposta).
La detrazione è ammessa a condizione che (Dm 30 luglio 1999):
- i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che ne sarà il possessore a titolo di proprietà o altro diritto reale dell'unità immobiliare da costruire;
- l'unità immobiliare costruita sia poi adibita ad abitazione principale del mutuatario entro sei mesi dal termine dei lavori;
- i lavori di costruzione dell'unità immobiliare siano ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato (da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria); peraltro, il diritto alla detrazione non viene meno se il termine non è rispettato per ritardi imputabili solo all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente; a questo fine rilevano le risultanze dei registri anagrafici o l'autocertificazione con la quale il contribuente attesti che dimora abitualmente in luogo diverso da quello indicato nei registri anagrafici.


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